Art. 6

Art. 6

In vigore dal 17 ott 1983
La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa , appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento delle riserve . Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1984 , dell ' entità di ciascuna delle riserve dopo i versamenti effettuati ai sensi dell ' . Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce ciascuna delle riserve sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l ' entità allo Stato membro che procede all ' ultimo prelievo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:2976:oj#art-6