Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 ott 1983
1 . Dal il 1° gennaio al 31 dicembre 1984 sono aperti , per ciascuna delle due categorie di prodotti menzionati qui appresso , dei contingenti tariffari comunitari il cui volume corrisponde al valore in dogana indicato per ciascuna di esse : ( in ECU ) N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Volume del contingente * a ) ex 50.09 * Tessuti di seta , di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) lavorati su telai a mano * 2 244 000 * b ) ex 55.07 * Tessuti di cotone a punto di garza lavorati su telai a mano * 2 040 000 * ex 55.09 * Altri tessuti di cotone lavorati su telai a mano * * ex 58.04 * Velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia , esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05 , di cotone , lavorati su telai a mano * * 2 . Nei limiti dei suddetti contingenti tariffari i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi . Nel quadro di tali contingenti tariffari , la Grecia applic dazi calcolati in conformità delle disposizioni fissate in materia dall ' atto di adesione del 1979 . 3 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , sono considerati : * a ) telai a mano , i telai che , per la fabbricazione di tessuti , sono messi esclusivamente con movimenti delle mani o dei piedi , b ) valore in dogana , il valore definito dalla regolamentazione comunitaria in materia . 4 . Possono tuttavia beneficiare di detti contingenti solo i tessuti , i velluti e le felpe : a ) accompagnati da un certificato di fabbricazione riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità economica europea e conforme ad uno dei modelli di cui all ' allegato I , vistato da un ' autorità riconosciuta del paese di fabbricazione di cui all ' allegato II ; b ) recanti all ' inizio e alla fine di ciascuna pezza un marchio ammesso dalle suddette autorità ( 2 ) ; c ) trasportati direttamente dal paese di fabbricazione nella Comunità economica europea . 5 . A questo riguardo , sono considerate trasportate direttamente : a ) le merci il cui trasporto viene effettuato senza passare attraverso il territorio di un paese non membro delle Comunità europee . Si precisa che gli scali nei porti di paesi non membri delle Comunità europee non interrompono il trasporto diretto , a condizione che le merci non vi siano trasbordate ; b ) le merci il cui trasporto viene effettuato passando attraverso il territorio di uno o più paesi non membro delle Comunità europee , o con trasbordo in uno di questi , a condizione che l ' attraversamento di questi ultimi o il trasbordo si effettuino sotto la scorta di un solo titolo di trasporto emesso nel paese di fabbricazione .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:2976:oj#art-1