Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1983. Per il Consiglio Il Presidente G. VARFIS (1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9. (3) GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 43.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:2907:oj#art-3