Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2958/82 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2958/82 è modificato come segue:

In vigore dal 17 ott 1983
1) nel titolo del regolamento i termini « la campagna 1982/1983 » sono sostituiti dai termini « le campagne 1982/1983 e 1983/1984 »; 2) nell', paragrafo 1, la data « 1o novembre 1983 » è sostituita con la data « 1o novembre 1984 »; 3) nell', paragrafo 1, il testo della frase introduttiva è sostituito dal testo seguente: « 1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 136/66/CEE, durante le campagne 1982/1983 e 1983/1984, l'aiuto alla produzione è concesso, in base alla quantità di olio d'oliva prodotto, agli olivicoltori membri di una organizzazione di produttori che sia costituita anteriormente al 15 novembre 1982 e al 15 ottobre 1983 rispettivamente o che, per quanto concerne la Grecia, abbia adempiuto prima di tali date le formalità necessarie per la sua costituzione e che risponda alle condizioni sottoelencate: »; 4) nell', paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: « Le organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 presentano, al più tardi il 30 novembre 1982 per la campagna 1982/1983 e al più tardi il 7 novembre 1983 per la campagna 1983/1984, una domanda alle competenti autorità dello Stato membro interessato, ai fini della verifica dell'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 1. »; 5) nell', il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. Le organizzazioni di produttori costituite durante le campagne 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982 e 1982/1983 a titolo dei regolamenti (CEE) n. 2752/78 (1), (CEE) n. 2377/79 (2), (CEE) n. 2528/80 (3), (CEE) n. 2989/81 (4) e del presente regolamento continuano a beneficiare del regime di aiuto di cui al paragrafo 1. Dette organizzazioni di produttori dichiarano, al più tardi il 7 novembre 1983, allo Stato membro interessato le eventuali modifiche intervenute nella loro struttura dopo il riconoscimento. Lo Stato membro interessato: - verifica, sulla base di questi dati, se le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano ad essere soddisfatte; - comunica alla Commissione e alle organizzazioni di produttori interessate, non oltre il 28 novembre 1983, il risultato di tali verifiche. (1) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 8. (2) GU n. L 274 del 31. 10. 1979, pag. 1. (3) GU n. L 259 del 2. 10. 1980, pag. 1. (4) GU n. L 299 del 20. 10. 1981, pag. 15 ».
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