Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 594/83 è modificato come segue:
In vigore dal 13 ott 1983
1. La data del « 1o ottobre 1983 » che figura nell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituita dalla data del « 1o novembre 1983 ».
2. La data del « 1o novembre 1983 » che figura all'articolo 5, paragrafo 3, è sostituita dalla data del « 1o gennaio 1984 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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