Art. 1
In vigore dal 11 ott 1983
Dal 15 ottobre 1983 al 31 dicembre 1983, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:
1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Origine // // // // ex 42.03 // Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, artificiali o ricostituiti, esclusi i guanti di 31. 12. 1982, pag. 22.
Storico versioni
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