Art. 1
In vigore dal 11 ott 1983
Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 ai punti e) ed f) gli importi di « 279,75 ECU » e « 255,57 ECU » sono sostituiti rispettivamente dagli importi seguenti: « 250,51 ECU » e « 229,24 ECU ».
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