Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 ott 1983
L'impiego di reti a strascico, di ciancioli danesi o reti analoghe nonché di ciancioli e reti da circuizione è vietato nelle zone marittime situate all'ovest della Scozia, definite nell'allegato VII al regolamento (CEE) n. 171/83, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 marzo 1984.
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