Art. 1
In vigore dal 10 ott 1983
1. Le importazioni dei prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico indicati nell'allegato sono sottoposte a massimali ed a sorveglianza comunitaria.
Le descrizioni dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie, i dazi doganali applicabili, i periodi di validità ed i livelli dei massimali sono indicati nell'allegato.
2. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica nonché da un certificato di circolazione delle merci.
Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.
Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti.
Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati nel paragrafo 4, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.
3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti, la Commissione ristabilisce, mediante regolamento e fino alla fine del periodo di validità, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi.
Nel caso di una tale riscossione la Grecia ristabilisce la riscossione dei dazi doganali che essa applica nei confronti dei paesi terzi alla data considerata.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni trasmettendo i medesimi nel temine di cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.
Storico versioni
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