Art. 2
In vigore dal 6 ott 1983
L'organismo d'intervento italiano è autorizzato ad indire, nell'ambito della vendita di cui all', una gara particolare concernente un quantitativo di 40 000 tonnellate, destinate esclusivamente all'utilizzazione diretta nell'alimentazione dei volatili. Può partecipare alla gara qualsiasi interessato che si impegni a rispettare la destinazione in questione.
Storico versioni
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