Art. 6
Per poter beneficiare del regime di cui all ' articolo 4 , le campagne devono soddisfare le seguenti condizioni :
In vigore dal 4 ott 1983
a ) riguardare pescherecci la cui lunghezza , misurata tra perpendicolari , è superiore a 24 metri ;
b ) avere una durata di almeno 30 giorni di pesca per anno , da effettuarsi in una o più uscite ;
c ) prevedere la presenza a bordo di uno o più osservatori ovvero , in caso di impossibilità , la partecipazione di un osservatore scientifico alla preparazione del viaggio e all ' utilizzazione dei risultati ottenuti .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2909:oj#art-6