Art. 6 · Per poter beneficiare del regime di cui all ' articolo 4 , le campagne devono soddisfare le seguenti condizioni :

Art. 6

Per poter beneficiare del regime di cui all ' articolo 4 , le campagne devono soddisfare le seguenti condizioni :

In vigore dal 4 ott 1983
a ) riguardare pescherecci la cui lunghezza , misurata tra perpendicolari , è superiore a 24 metri ; b ) avere una durata di almeno 30 giorni di pesca per anno , da effettuarsi in una o più uscite ; c ) prevedere la presenza a bordo di uno o più osservatori ovvero , in caso di impossibilità , la partecipazione di un osservatore scientifico alla preparazione del viaggio e all ' utilizzazione dei risultati ottenuti .
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