Art. 8
1 . I progetti di cui all ' articolo 2 , secondo trattino , lettere a ) e b ) , devono :
In vigore dal 4 ott 1983
a ) inquadrarsi nei programmi ,
b ) offrire garanzie sufficienti di redditività ,
c ) contribuire a che i miglioramenti strutturali perseguiti dai programmi abbiano effetti economici durevoli .
2 . I progetti di cui all ' , secondo trattino , lettera c ) , devono inquadrarsi nello schema descrittivo di cui all ' e indicare il loro rapporto con l ' attività delle popolazioni costiere che vivono della pesca o dell ' acquicoltura e dimostrare i vantaggi che queste trarranno dalla loro attuazione .
3 . In deroga dei paragrafi 1 e 2 , fino al 30 novembre 1984 , i progetti possono beneficiare del contributo del Fondo anche senza inquadrarsi in un programma approvato dalla Commissione o in uno schema descrittivo ai sensi dell ' .
Storico versioni
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Proeli:reg:1983:2908:oj#art-8