Art. 20

Art. 20

In vigore dal 4 ott 1983
1 . Gli Stati membri interessati , d 'intesa coi richiedenti , possono riportare all ' esercizio di bilancio successivo le domande di contributo del Fondo presentate alla Commissione , riguardanti i progetti che non hanno potuto essere sovvenzionati per insufficienza di fondi . Le domande di riporto devono essere inoltrate alla Commissione entro 30 giorni dalla data alla quale lo Stato membro in causa ha ricevuto la comunicazione che gli notificava il risultato della procedura di cui all ' . Tuttavia , una domanda di contributo può essere riportata una sola volta . 2 . Le domande di contributo del Fondo , presentate alla Commissione per la prima volta in virtù del regolamento ( CEE ) n . 31/83 del Consiglio , del 21 dicembre 1982 , che istituisce un ' azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera e dell ' acquicoltura ( 8 ) , le quali non abbiano potuto essere accolte per insufficienza di fondi , possono essere prese in considerazione nel quadro del presente regolamento e alle condizioni da esso stabilite .
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