Art. 19
In vigore dal 4 ott 1983
1 . Per ogni progetto sovvenzionato dal Fondo , il beneficiario trasmette alla Commissione , tramite lo Stato membro interessato , una relazione sui risultati del progetto e in particolare su quelli finanziari .
Tale relazione deve essere presentata
- due anni dopo l ' ultimo versamento del contributo ai progetti di cui all ' , secondo trattino , lettere a ) e b ) ;
- cinque anni dopo l ' ultimo versamenti del contributo ai progetti di cui all ' , secondo trattino , lettera c ).
2 . Se il beneficiario non assolve gli obblighi specificati al paragrafo 1 , la Commissione , previo preavviso , può decidere , secondo la procedura descritta all ' e dopo aver consultato il comitato del Fondo sugli aspetti finanziari , di annullare totalmente o parzialmente la propria decisione d 'intervento .
La decisione viene notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario .
La Commissione procede al recupero integrale o parziale delle somme versate .
3 . Le modalità di applicazione del presente articolo , in particolare gli elementi che deve contenere la relazione di cui al paragrafo 1 , vengono stabilite in base alla procedura di cui all ' , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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