Art. 14 · 1 . La durata prevista dell 'azione comune è di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1983 ;

Art. 14

1 . La durata prevista dell 'azione comune è di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1983 ;

In vigore dal 4 ott 1983
2 . Il costo totale previsto dell ' azione comune a carico del Fondo è valutato a 156 milioni di ECU . 3 . Al presente regolamento si applica l ' , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .
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