Art. 14
1 . La durata prevista dell 'azione comune è di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1983 ;
In vigore dal 4 ott 1983
2 . Il costo totale previsto dell ' azione comune a carico del Fondo è valutato a 156 milioni di ECU .
3 . Al presente regolamento si applica l ' , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2908:oj#art-14