Art. 10

Art. 10

In vigore dal 4 ott 1983
Gli Stati membri si assicurano che i progetti siano realizzati da persone fisiche o giuridiche che rispondano alle condizioni seguenti : 1 . Per quanto riguarda la pesca , - se si tratta di persone fisiche : aver esercitato da almeno 5 anni la propria attività professionale principale nel settore della pesca o di attività ad essa connesse ; nel caso di una comproprietà , almeno uno dei partner deve soddisfare questa condizione ; - se si tratta di personne giuridiche : nei cinque esercizi che precedono quello durante il quale viene presentato il progetto , aver maturato un ' esperienza sostanziale nell ' esercizio dell ' attività della pesca o delle attività ad essa connesse ; nel caso di persone giuridiche stabilite da meno di cinque anni , essere composte almeno per il 60 % da persone fisiche o guiridiche che rispondano alle condizioni di cui sopra ; - in tutti i casi il comandante della nave cui si riferisce un progetto deve possedere un livello di formazione che consenta l ' utilizzazione ottimale delle attrezzature della nave in questione . 2 . Per quando riguarda l' acquicoltura , dar prova di sufficiente capacità professionale in materia di allevamento di pesci , crostacei e molluschi . 3 . Per quanto riguarda la costruzione di strutture artificiali , essere un 'organizzazione riconosciuta di produttori , una cooperativa di produzione o un organismo appositamente designato dall 'autorità competente dello Stato membro interessato .
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