Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 ott 1983
1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso fino al 15 novembre 1983. 2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a 60 giorni. 3. L'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore all'importo corrispondente ad una durata d'ammasso di 150 giorni che giunga a scadenza anteriormente al 1o marzo 1984. La data d'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.
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