Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 ott 1983
Gli importi depositati a titolo provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 1500/83 sono definitivamente riscossi per quanto riguarda tutte le importazioni, fatta eccezione per i prodotti fabbricati ed esportati dalle società Tohatsu Corporation, Suzuki Motor Company Ltd e Yamaha Motor Company Ltd (compresi i motori fuoribordo Mariner). Per queste ultime importazioni sono riscossi unicamente i dazi relativi ai prodotti immessi in libera pratica nella Comunità anteriormente al 1o settembre 1983.
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