Art. 1
Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2406/83 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 3 ott 1983
« Articolo 3
I produttori che intendano beneficiare dell'aiuto di cui all' presentano all'organismo d'intervento competente una domanda per l'insieme delle operazioni di aumento della gradazione alcolometrica di cui all'. La domanda deve pervenire all'organismo d'intervento entro due mesi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ultima operazione in questione.
La documentazione relativa alle operazioni per le quali è richiesto l'aiuto è allegata alla domanda. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1983:2757:oj#art-1