Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 set 1983
Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5. (3) GU n. L 27 del 29. 1. 1983, pag. 24. (4) GU n. L 145 del 3. 6. 1983, pag. 10.
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