Art. 4 · L'autorizzazione è rilasciata soltanto:

Art. 4

L'autorizzazione è rilasciata soltanto:

In vigore dal 26 set 1983
a) alle persone stabilite nella Comunità; b) alle persone che offrono tutte le garanzie ritenute utili dall'autorità doganale; c) se l'autorità doganale può assicurare il controllo della trasformazione; d) se è possibile identificare nei prodotti trasformati le merci d'importazione; e) se la specie o lo stato di queste merci, al momento della loro ammissione al beneficio del regime, non possono più essere economicamente ristabiliti dopo la trasformazione; f) se il ricorso al regime non può avere la conseguenza di sviare l'effetto delle norme in materia di origine e di restrizioni quantitative applicabili alle merci importate; g) nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni necessarie affinché il regime possa contribuire a favorire il mantenimento di un'attività di trasformazione di merci nella Comunità senza pregiudicare gli interessi essenziali dei produttori comunitari di merci simili.
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