Art. 10 · Il regime è appurato allorché i prodotti trasformati o le merci non lavorate sono:

Art. 10

Il regime è appurato allorché i prodotti trasformati o le merci non lavorate sono:

In vigore dal 26 set 1983
a) immessi in libera pratica, b) esportati fuori del territorio doganale della Comunità, c) posti in zona franca o sotto un altro regime doganale o nuovamente sotto il regime, d) distrutti sotto il controllo dell'autorità doganale; i residui ed i rottami risultanti da tale distruzione possono essi stessi ricevere una delle altre destinazioni di cui al presente articolo, e) abbandonati a favore del Tesoro pubblico, se tale possibilità è prevista dalla regolamentazione nazionale, purché tutte le altre condizioni d'utilizzazione del regime siano state rispettate.
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