Art. 38
Allorchù :
In vigore dal 21 set 1983
- la differenza tra , il prezzo di 100 chilogrammi di semi di colza , di ravizzone o di girasole , maggiorato dei costi di trasformazione , e la somma dei prezzi delle quantità di olio e di panelli ottenuti dalla trasformazione della specie di semi di cui trattasi , da un lato , e
- la differenza tra il prezzo di 100 chilogrammi dei principali semi concorrenti , maggiorato dei principali semi concorrenti , maggiorato dei costi di trasformazione , e la somma dei prezzi delle quantità di olio e di panelli ottenuti dalla loro trasformazione , dall ' altro ,
subiscono un 'evoluzione diversa e una tale situazione rischia di incidere notevolmente sullo smerico dei semi raccolti nella Comunità , il divario determinato in conformità delle disposizioni dell ' articolo 37 può essere ritoccato di un importo pari al massimo al divario tra tali differenze .
Tale divario è corretto eventualmente dell 'importo dell ' adeguamento del prezzo del mercato mondiale fissato conformemente all ' del regolamento n . 115/67/CEE .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2681:oj#art-38