Art. 35
In vigore dal 21 set 1983
L ' importo dell 'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata è uguale all ' importo applicabile il giorno della presentazione della domanda della parte A.P . del certificato , aumentato o diminuito :
- a seconda che il prezzo indicativo valido nel mese della presentazione della domanda della parte I.D . sia superiore o inferiore a quello valido nel giorno della presentazione della domanda della parte A.P . , della differenza tra i due prezzi indicativi ;
dell ' importo correttivo di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 .
Se , tuttavia , la durata di validità del certificato è prorogata in applicazione del ' paragrafo 1 , l ' importo dell 'integrazione fissato in anticipo da concedere è quello determinato per l ' ultimo mese del period di cui all ' .
Storico versioni
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