Art. 33
In vigore dal 21 set 1983
1 . L ' integrazione è fissata ogniqualvolta la situazione del mercato lo renda necessario , in modo da assicurane l ' applicazione almeno una volta alla settimana .
2 . La Commissione comunica agli Stati membri , non appena fissati , gli importi dell 'integrazione da accordare per 100 chilogrammi di semi .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2681:oj#art-33