Art. 31
In vigore dal 21 set 1983
1 . Si procede alla determinazione del peso e al prelievo di campioni dei semi raccolti nella Comunità al momento dell ' entrata nell ' impresa in cui i semi saranno trasformati .
2 . Si procede alla determinazione del peso e al prelievo di campioni dei semi importati :
- all ' atto dell ' importazione ,
- al momento dell ' entrata nell ' impresa in cui i semi saranno trasformati ,
- al momento in cui le quantità destinare ad usi diversi dalla produzione di olio sono messe in condizione di non beneficiare del ' integrazione ,
- all 'atto dell ' esportazione .
3 . Il peso dei semi di cui ai paragrafi precedenti è espresso in kg e adeguato conformemente al metodo definito all ' allegato I .
Storico versioni
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