Art. 26

Art. 26

In vigore dal 21 set 1983
1 . Conformemente all ' del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 , al momento dell 'importazione si applica un sistema di controllo doganale o un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti , su tutti i semi o miscugli di cui a detto articolo , ecettuati : - semi e miscugli riconosciuti come sementi dalla legislazione dello Stato membro importatore ; - semi di colza e di ravizzone e miscugli contenenti detti prodotti , che sono stati denaturati secondo un procedimento identico a quello di cui al regolamento ( CEE ) n . 190/68 della Commissione ( 1 ) ; - semi di girasole bianchi o striati , condizionati in sacchi della capacità massima di 100 chilogrammi . Questi sem possono comprendere al massimo il 10 % di semi neri di girasole ; - semi di girasole decorticati , condizionati in recipienti della capacità massima di 25 chilogrammi . Detti controlli sono abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale . 2 . Negli scambi intracomunitari dei semi o delle miscele importati , la prova che questi ultimi , soggetti al sistema di controllo di cui al paragrafo 1 , sono stati sottoposti al regime di controllo presso l ' impresa , previsto dall ' del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 ovvero sono stati messi in condizioni di non poter beneficiare dell ' integrazione , può essere fornita soltanto mediante presentazione dell 'esemplare di controllo di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 223/77 , recante nella casella 31 , oltre alla designazione delle merci , una delle seguenti diciture : « Semi o miscele importati » . Fra le diciture speciali dell 'esemplare di controllo devono essere compilate : a ) la casella 103 ; b ) la casella 104 , cancellando la dicitura inutile e aggiungendone una delle seguenti : « Destinato ad essere sottoposto al regime di controllo di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 o ad essere messo in condizione di non poter beneficiare dell ' integrazione » ; La casella « controllo dell 'utilizzazione e/o della destinazione » , a tergo dell ' esemplare di controllo , deve recare altresi , nella rubrica « osservazioni » , l 'indicazione del peso netto constatato del prodotto controllato , del suo tasso di umidità e d ' impurità , nonch del suo peso , adeguato secondo il metodo definito in allegato .
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