Art. 25
In vigore dal 21 set 1983
1 . L ' aiuto è concesso soltanto per i semi di qualità sana , leale e mercantile e , nel caso di semi di girasole , per i semi che presentano una percentuale di semi bianchi e di semi striati inferiore all ' 1 % .
2 . L ' aiuto è versato su presentazione della parte I.D . del certificato e previa attestazione da parte dell ' organismo incaricato del controllo della trasformazione dei semi individuati in detto certificato durante il periodo di cui all ' , paragrafo 1 .
3 . Il versamento dell ' aiuto avviene entro i centoventi giorni sucessivi alla data dell ' attestazione di cui al paragrafo 2 .
CAPITOLO II
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