Art. 22

Art. 22

In vigore dal 21 set 1983
Lo svincolo del deposito cauzionale di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 1594/83 è subordinato alla presentazione della prova che gli obblighi di cui all ' , paragrafo 2 , sono stati adempiuti . La prova è fornita mediante presentazione dell ' esemplare n . 1 della parte A.P . del certificato , vidimato e imputato conformemente alle disposizioni dell ' , paragrafo 3 . Lo svincolo della cauzione avviene immediatamente dopo la presentazione della prova di cui sopra .
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