Art. 21

Art. 21

In vigore dal 21 set 1983
1 . L ' importo del deposito cauzionale di cui all ' dell regolamento ( CEE ) n . 1594/83 è uguale a 6 ECU per 100 chilogrammi . 2 . Il deposito cauzionale e costituito , a scelta del richiedente , in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto conforme ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è chiesto il rilascio del certificato . Gli Stati membri alla Commissione , che ne informa gli altri Stati membri , le categorie di istituti autorizzati a prestare garanzia , nonchù i criteria di cui al comma precedente .
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