Art. 18

Art. 18

In vigore dal 21 set 1983
1 . Fatto salvo il disposto dell ' , paragrafo 1 , secondo comma , le domande di certificati e i relativi estratti sono compilati su moduli conformi ai modelli riportati rispettivamente agli allegati II , II , IV e V del presente regolamento ; tali moduli devono essere compilati in conformità delle indicazioni in essi fornite e delle disposizioni del presente regolamento . 2 . I moduli per le domande di certificato sono costituiti da un unico foglietto . 3 . I moduli per i certificati e gli estratti hanno la forma di blocchetti composti , nell ' ordine , dell ' esemplare n . 1 , denominato esemplare per il titolare , dell ' esemplare n . 2 , denominato esemplare per l 'organismo emittente , nonchù degli eventuali esemplari supplementati di tali documenti . 4 . I moduli , comprese le appendici , sono stampati su carta bianca non contente paste meccaniche , collata per scrittura , di peso compreso tra 40 e 65 g al m² . Il loro formato è di 210 × 297 mm , l 'interlinea dattilografica di 4,24 mm ( 1/6 di pollice ) ; la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata . Le due facciate degli esemplari n . 1 dei certificati A.P . e dei relativi estratti , il retro degli esemplari n . 1 dei certificati I.D . , nonchù la facciata delle appendici su cui si deveno riportare le imputazioni , recano inoltre stampato un fondo arabescato che rende evidente qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici . Questa stampa di fondo è di colore verde per le parti A.P . e i relativi estratti e di colore bistro per le parti I.D . 5 . La stampa dei moduli ù curata dagli Stati membri . Ogni modulo deve recare l ' indicazione di nome e indirizzo della tipografia o di una sigla che ne permetta l ' identificazione , nonchù , salvo per quanto concerne le appendici e le domande di certificati , un numero distintivo di serie . Il numero deve essere preceduto dalla lettera o dalle lettere seguenti , secondo il paese di rilascio del documento : B per il Belgio , D per la Germania , F per la Francia , I per l ' Italia , L per Lussemburgo , NL per i Paesi Bassi , DK per la Danimarca , IR per l ' Irlanda , UK per il Regno Unito ed E per la Grecia . 6 . I moduli devono essere compilati a macchina oppure a mano , in stampatello . Essi devono essere stampati e redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è presentata la domanda di certificato . 7 . Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all ' imputazione devono essere applicate con timbro , preferibilmente in acciaio . 8 . All ' occorrenza , le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione dei certificati e dei relativi estratti nella loro o in una delle loro lingue ufficiali . 9 . In caso di smarrimento del certificato o dei relativi estratti , gli organismi emittenti possono , a titolo eccezionale , rilasciare all ' interessato un duplicato di detti documenti , compilato e vistato come i documenti originali e recante chiaramente la dicitura « Duplicato » su ciascun esemplare . Qualora venga rilasciato un duplicato della parte A.P . del certificato , gli organismi emittenti ne informano immediatamente gli organismi emittenti degli altri Stati membri .
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