Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 set 1983
1. Dal 1o ottobre al 30 novembre 1983, il dazio della tariffa doganale comune per le melanzane, della sottovoce ex 07.01 T della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, è sospeso al 6,4 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume di 300 tonnellate. Nei limiti di questo contingente tariffario la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1979 e dal protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità. 2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. 3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
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