Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 set 1983
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dall'Indonesia verso i suddetti Stati membri prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2042/83 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data. 2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2042/83 dall'Indonesia verso i suddetti Stati membri continuano ad essere soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dall'Indonesia verso i suddetti Stati membri a decorrere dal 20 giugno 1983 e immessi in libera pratica sono detratti dai limiti quantitativi stabiliti per il 1983. Tuttavia detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetta spediti dall'Indonesia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2042/83.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:2604:oj#art-2