Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2167/83 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2167/83 è modificato come segue:

In vigore dal 16 set 1983
1. all'articolo 3, paragrafo 2, è soppresso il riferimento alla categoria VIII; 2. il testo dell'articolo 5 è sostituito del seguente: « Articolo 5 1. L'aiuto comunitario è concesso soltanto per la fornitura di prodotti ottenuti nella Comunità e indicati nell'allegato, acquistati nello Stato membro in cui si trova l'istituto scolastico. 2. Qualora ci si avvalga della possibilità prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, il fornitore deve essere riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro interessato. Un fornitore può essere riconosciuto soltanto se si impegna: a) a tenere una contabilità da cui risultino, fra l'altro, il fabbricante dei prodotti lattiero-caseari, i nominativi e gli indirizzi degli istituti scolastici o degli altri organismi richiedenti l'aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ed i quantitativi di prodotti lattiero-caseari che sono stati ad essi venduti; b) a sottoporsi a qualsiasi misura di controllo stabilita dallo Stato membro interessato, in particolare per quanto riguarda la verifica della contabilità ed il controllo qualitativo dei prodotti in causa. Il riconoscimento è revocato se si constata un'infrazione grave delle norme del presente regolamento. 3. Gli Stati membri possono controllare eventualmente presso i fornitori i documenti commerciali relativi alle consegne. »; 3. all'articolo 7, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: « L'aiuto è concesso all'istituto scolastico ovvero al gruppo o all'associazione o all'ente locale che, per conto dell'istituto scolastico, presenta domanda di aiuto per i prodotti distribuiti agli allievi. I richiedenti devono essere riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro. »; 4. all'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « 2. La domanda di aiuto deve essere inoltrata tramite un modulo tipo, elaborato dall'autorità competente dello Stato membro interessato, e deve indicare almeno i quantitativi ripartiti per categoria di prodotti, il nome e l'indirizzo del fornitore o dei fornitori, il prezzo pagato, nonché l'importo dell'aiuto corrispondente. Gli importi devono essere giustificati da fatture quietanzate, tenute a disposizione delle autorità di controllo. Tali fatture devono indicare separatamente i prezzi di ciascuno dei prodotti forniti, menzionati in allegato. »; 5. all'articolo 7, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: « Salvo caso di forza maggiore, per poter essere accolta, la domanda di aiuto deve essere presentata al più tardi l'ultimo giorno del terzo mese successivo al mese o al trimestre di consegna del prodotto. »; 6. all'articolo 10, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: « Gli Stati membri adottano le necessarie misure di controllo affinché sia garantita l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. »; 7. all'allegato, categoria II, il testo del punto a) è sostituito dal seguente: « a) latte parzialmente scremato, pastorizzato o sottoposto ad un trattamento UHT; ».
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