Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 nov 1982
Allo scadere del termine di due anni a decorrere dalla notifica della decisione di concessione di un contributo, l'autorità o l'organismo trasmette alla Commissione un documento in cui è descritto lo stato di avanzamento dei progetti non ultimati. Qualora, contrariamente alle informazioni contenute nella domanda di contributo e nella decisione di concessione, i lavori o le azioni non siano iniziati allo scadere del suddetto termine, l'autorità o l'organismo ne precisa i motivi e trasmette, eventualmente, le adeguate garanzie fornite dal beneficiario comprovanti l'esecuzione del progetto entro un breve termine.
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