Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 nov 1982
1. L'autorità o l'organismo incaricato di trasmettere i documenti giustificativi a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1938/81, presenta alla Commissione globalmente, entro i due mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, o individualmente per ogni progetto, entro i due mesi successivi alla notifica della decisione di concessione di contributo, una descrizione dei documenti giustificativi che esso ha previsto di richiedere. Qualunque modifica di tale descrizione è comunicata alla Commissione entro il termine di due mesi successivi all'adozione della modifica stessa. Per documento giustificativo s'intende qualsiasi documento redatto sia in conformità delle norme legislative o regolamentari dello Stato membro interessato, ovvero in conformità delle misure adottate dall'autorità o dall'organismo summenzionato idoneo a comprovare che sono soddisfatte le condizioni finanziarie o di altra natura prescritte per ciascun progetto. La suddetta descrizione comprende: - l'indicazione dei documenti giustificativi nonché la menzione delle norme o delle misure in base alle quali sono stati redatti; - una sintesi del contenuto di tali documenti. 2. L'autorità o l'organismo summenzionato trasmette inoltre alla Commissione, entro i termini precisati al paragrafo 1, una descrizione particolareggiata dei metodi di controllo utilizzati sui quali si basa per redigere il certificato di cui all'. 3. La Commissione può invitare lo Stato membro in causa a completare la descrizione con altri documenti giustificativi che essa ritiene necessari per il controllo dell'ammissibilità delle spese indicate nelle domande di pagamento; allo stesso scopo essa può invitare detto Stato membro a rafforzare i suoi controlli.
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