Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 nov 1982
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130. (4) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 6.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1982:3020:oj#art-2