Art. 2
In vigore dal 11 nov 1982
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 25.
(4) GU n. L 273 del 23. 9. 1982, pag. 33.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1982:3019:oj#art-2