Art. 11
In vigore dal 9 nov 1982
1. Per quanto riguarda la Danimarca, la Grecia, l'Italia e il Lussemburgo, i detentori del burro di cui all', paragrafo 2, inviano anteriormente al 20 dicembre 1982 una domanda di aiuto al loro organismo d'intervento, precisando l'origine del burro, il quantitativo, la data e il centro d'imballaggio previsti per il condizionamento in piccoli pacchetti.
2. Nel più breve termine, l'organismo d'intervento interessato autorizza o rifiuta, se del caso parzialmente, il beneficio dell'aiuto che verrà concesso previ condizionamento e immissione del burro al consumo diretto.
Il condizionamento in piccoli pacchetti deve aver luogo entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data dell'autorizzazione di cui al comma precedente e deve essere eseguito in uno stabilimento appositamente riconosciuto dallo Stato membro interessato, nelle condizioni fissate da detto Stato membro.
3. Per quanto riguarda in particolare la ripartizione tra gli interessati del quantitativo di burro di cui all'allegato, il suo condizionamento in piccoli pacchetti, la sua commercializzazione ed il versamento dell'aiuto, si applicano gli , paragrafi 1 e 2, nonché gli .
4. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 si applicano al burro di cui all', paragrafo 2, dal giorno del suo condizionamento in piccoli pacchetti.
Storico versioni
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