Art. 1
In vigore dal 9 nov 1982
1. Alle condizioni contemplate dal presente regolamento e sino a concorrenza dei quantitativi di cui all'allegato, gli Stati membri ivi indicati:
a) mettono in vendita a prezzo ridotto burro che abbia formato oggetto delle misure di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e che, alla data della conclusione del contratto di vendita, sia stato immagazzinato dall'organismo d'intervento da almeno 120 giorni,
e/o
b) concedono un aiuto per il burro che, durante la campagna lattiera 1982/1983, sia stato oggetto di un contratto di ammasso a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 985/68 e che, alla data della domanda di cui all', paragrafo 2, risulti immagazzinato in base a contratto da almeno 120 giorni.
2. Inoltre, la Danimarca, la Grecia, l'Italia e il Lussemburgo concedono, sino a concorrenza dei quantitativi di cui all'allegato, un aiuto per il burro che non forma oggetto delle misure d'intervento di cui all', paragrafo 1 o 2, del regolamento (CEE) n. 804/68.
Storico versioni
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