Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 nov 1982
1 . Qualora l ' aliquota iniziale di uno Stato membro , fissata nell ' , paragrafo 2 - o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella riserva , in caso di applicazione dell ' - venga utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale , arrotondata eventualmente all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta . 2 . Se , una volta esaurita l ' aliquota iniziale , la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale . 3 . Se , una volta esaurita la seconda aliquota , la terza aliquota prelevata dallo Stato membro in questione risulti utilizzata fino al 90 % o più , detto Stato membro procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza . Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva . 4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Detti Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
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