Art. 3
In vigore dal 8 nov 1982
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per garantire agli importatori del prodotto in questione , stabiliti nel loro territorio , il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate .
2 . Il grado di utilizzazione delle aliquote di ciascuno Stato membro è determinato sulla base delle importazioni del prodotto in questione , presentate in dogana accompagnate da una dichiarazione di immissione al consumo .
Storico versioni
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