Art. 7
In vigore dal 8 nov 1982
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' renda possibili le importazioni , senza discontinuità , alla propria parte cumulata del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione , stabiliti nel loro territorio , il libero accesso alle quote ad essi assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d ' immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
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