Art. 7
In vigore dal 8 nov 1982
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti nel loro territorio , il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione sulle loro aliquote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d ' immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3 .
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