Art. 6

Art. 6

In vigore dal 8 nov 1982
La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa , appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento delle riserve . Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1983 , dell ' entità di ciascuna delle riserve dopo i versamenti effettuati a norma dell ' . Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce ciascuna delle riserve sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l ' entità allo Stato membro che procede all ' ultimo prelievo .
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