Art. 8

Art. 8

In vigore dal 5 nov 1982
Fatti salvi eventuali altri criteri fissati dallo Stato membro produttore, in applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 2959/82, per essere riconosciuti i frantoi devono tenere la contabilità di magazzino giornaliera, dalla quale risultino, come minimo: a) le quantità di olive entrate, per partita, indicando il produttore di ciascuna partita; b) le quantità di olive triturate; c) le quantità di olio ottenute; d) le quantità di olio uscite dal frantoio, per partita, indicandone il destinatario; e) le quantità di sanse di olive uscite, per partita, indicandone il destinatario. In caso di vendita dell'olio e delle sanse ottenuti, la fattura di vendita di ciascuna partita deve essere presentata dal frantoiano ad ogni richiesta delle autorità che procedono al controllo della contabilità di magazzino.
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