Art. 4

Art. 4

In vigore dal 5 nov 1982
1. Nel caso in cui olivicoltori membri di un'organizzazione di produttori abbiano venduto, dei tutto o in parte, le loro olive sull'albero, oppure ad un acquirente diverso da quelli previsti dall', paragrafo 2, lettera c), la quantità d'olio d'oliva vergine ammissi bile all'aiuto è determinata applicando al numero degli olivi di cui all', paragrafo 2, lettera e), secondo trattino, le rese in olive e in olio fissate per la zona di produzione di cui trattasi, in applicazione dell'arti- colo 12. 2. Nel caso di olivicoltori che non sono membri di un'organizzazione, la quantità di olio d'oliva vergine ammissibile all'aiuto è determinata applicando al numero di olivi di cui all', paragrafo 2, lettera e), secondo trattino, le rese indicative in olive ed in olio fissate, per la zona di produzione interessata, in applicazione dell'. 3. La quantità di olio di sansa ammissibile all'aiuto è uguale all'8 % della quantità di olio d'oliva vergine prodotto a partire dalle olive da cui le sanse sono prodotte e per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto conformemente ai paragrafi precedenti.
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