Art. 12

Art. 12

In vigore dal 5 nov 1982
Le rese in olive e in olio sono fissate secondo la procedura di cui all'artcolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. A tal fine gli Stati membri produttori forniscono alla Commissione i dati ottenuti per zone omogenee di produzione, le quali vengono delimitate tenendo conto, fra l'altro: - della posizione geografica e delle caratteristiche geologiche del terreno; - delle varietà di olivi predominanti, della loro età e della potatura di formazione più praticata. Agenti della Commissione sono associati alla determinazione dei dati di cui sopra. Per ogni zona di produzione vengono indicati almeno i seguenti dati: a) delimitazione geografica della zona; b) stima della superficie oleicola; c) stima del numero medio di olivi per ettaro di coltura specializzata; d) produzione media di olive per albero; e) produzione media di olio per 100 kg di olive.
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