Art. 1
In vigore dal 5 nov 1982
1. Ogni organizzazione di produttori di olive e di olio d'oliva di cui all' del regolamento (CEE) n. 2958/82 deve;
- quando è costituita in Italia, raggruppare almeno 25 000 produttori o raggruppare un numero di membri che abbiano registrato complessivamente, nel corso delle ultime tre campagne, una produzione media di olio di almeno 13 000 t/campagna;
- quando è costituita in Francia, raggruppare almeno 1 000 produttori o raggruppare un numero di membri che abbiano registrato complessivamente, nel corso delle ultime tre campagne, una produzione media di olio di almeno 100 t/campagna;
- quando è costituita in Grecia continentale o nelle isole di Creta, Rodi, Mitilene, Corfù, Eubea, raggruppare almeno 1 000 produttori o raggruppare un numero di membri che abbiano registrato complessivamente nel corso delle ultime tre campagne una produzione media di olio di almeno 500 t/campagna;
- quando è costituita in Grecia, o in una località diversa da quelle indicate al precedente trattino, raggruppare almeno 600 produttori o raggruppare un numero di membri che abbiano registrato complessivamente nel corso delle ultime tre campagne una produzione media di olio di almeno 300 t/campagna.
2. Ogni olivicoltore che durante la campagna precedente abbia fatto parte di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che chieda di aderire per la campagna 1982/1983 ad un'altra organizzazione di produttori deve darne dichiarazione scritta indicando la data in cui si è ritirato dalla prima organizzazione.
Le organizzazioni di produttori debbono trasmettere le suddette dichiarazioni allo Stato membro interessato.
Storico versioni
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