Art. 3 · 1. Ogni olivicoltore presenta, anteriormente ad una data da determinare, una denuncia di coltivazione contenente:

Art. 3

1. Ogni olivicoltore presenta, anteriormente ad una data da determinare, una denuncia di coltivazione contenente:

In vigore dal 4 nov 1982
- informazioni relative agli olivi coltivati e alla loro localizzazione; - una dichiarazione dalla quale risulti che per la campagna in corso ha proceduto alla raccolta delle olive; - l'indicazione della destinazione delle olive. Nel caso di olivicoltori soci di un'organizzazione di produttori di cui all' del regolamento (CEE) n. 2958/82, quest'ultima presenta una denuncia di coltivazione unica per tutti i soci ed effettua un controllo delle denunce di coltivazione fornite da una percentuale da determinare degli olivicoltori soci dell'organizzazione. 2. Ai sensi del presente regolamento, per olivicoltore si intende qualsiasi produttore di olive destinate alla produzione di olio.
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